STATUTO DELLA “FONDAZIONE COMUNITA’ MARSCIANESE”
ARTICOLO 1 (denominazione e sede)
1.1. E’ costituita la “FONDAZIONE COMUNITA’MARSCIANESE – ONLUS”.
1.2. La Fondazione ha sede in Marsciano, Largo Garibaldi 1, presso la sede municipale.
La Fondazione può istituire uffici periferici.
1.3. La Fondazione è ente di diritto privato, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa aggiunge alla sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo <ONLUS>.
ARTICOLO 2 (durata)
2.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
ARTICOLO 3 (scopi)
3.1. La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Perugia.
3.2. La Fondazione svolge la sua attività nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In tale ambito la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) istituire e gestire, sia direttamente che mediante affidamento a terzi, residenze assistite di tipo tradizionale
(case famiglia, strutture protette, accoglienze diurne etc.) o in forma sperimentale (forme innovative di supporto domiciliare etc.) adeguate alle esigenze dei soggetti assistibili, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
b) promuovere attività di ricerca in campo socio-sanitario anche mediante attività di formazione rivolta ad operatori, famiglie ed utenti, sia direttamente che mediante affidamento a terzi che abbiano specifica competenza nel settore (università, centri di ricerca e/o altri enti pubblici e privati).
3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) gestire mezzi finanziari e patrimoniali attribuiti da persone anziane o in condizioni fisico-psichiche particolari in conformità alle vigenti leggi statali e regionali;
b) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra i quali, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, titolare di diritti reali parziali o di diritti di godimento, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) stipulare convenzioni per l’affidamento di gestione di parte delle attività;
e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi;
f) costituire o concorrere alla costituzione di società di qualunque tipo, purché in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi;
g) compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strettamente connesse al conseguimento degli scopi.
3.4. Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e/o funzionali a quelle descritte nel presente articolo e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10 – comma 5 – del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
ARTICOLO 4 (vigilanza)
4.1. L’attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza prevista dall’art. 25 cod. civ., e, per quanto riguarda la qualificazione di ONLUS, a quanto stabilito nell’art.11 del D.Lgs.4.12.1997 n.460.
ARTICOLO 5 (patrimonio)
5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o di beni mobili, immobili, diritti reali immobiliari o altre utilità effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
b) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo da terzi o acquistati secondo le norme del presente statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) dalle rendite non utilizzate destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
e) da eventuali contributi di enti pubblici o di privati.
5.2. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.
ARTICOLO 6 (fondo di gestione)
6.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività svolte dalla Fondazione;
b) da elargizioni, contributi, donazioni, lasciti testamentari non espressamente destinati al fondo di dotazione;
c) da contributi dello Stato e di altri enti pubblici nonché da eventuali fondi dell’Unione Europea;
d) da ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali.
6.2. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l’integrità economica del patrimonio.
ARTICOLO 7 (esercizio finanziario)
7.1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
7.2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente. I bilanci devono essere accompagnati da una relazione sull’andamento della gestione e dalla relazione del revisore dei conti.
7.3. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle loro rispettive competenze, possono assumere obbligazioni e contrarre impegni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7.5. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’Articolo 10 – comma 6 – del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
ARTICOLO 8 (membri della Fondazione)
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori promotori;
– Fondatori partecipanti;
– Aderenti;
– Sostenitori.
ARTICOLO 9 (Fondatori promotori – partecipanti – aderenti – sostenitori)
9.1. Sono fondatori promotori i soggetti che hanno partecipato all’atto notarile di costituzione della Fondazione.
9.2. Possono divenire fondatori partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che ne fanno richiesta al Consiglio d amministrazione e contribuiscono al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di amministrazione. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.
9.3. Sono aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al sostentamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. la loro ammissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.
9.4. Sono sostenitori della Fondazione coloro che collaborano al raggiungimento dei fini della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. la qualifica di sostenitori dura fino a quando si continua a prestare la propria attività per la Fondazione. Il Consiglio di amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
ARTICOLO 10 (esclusione e recesso degli aderenti)
10.1. Il Consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l’esclusione di partecipanti, aderenti e sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti;
– compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
– l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
10.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
10.3. I fondatori partecipanti, oltre che per i motivi di cui sopra, possono essere esclusi anche nel caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, assoggettamento ad amministrazione di sostegno per cause psichiche, condanna a pene che importino l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. La delibera è adottata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).
10.4. I fondatori promotori e i partecipanti, così come gli aderenti e i sostenitori, possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
10.5. I fondatori promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
ARTICOLO 11 (organi della fondazione)
11.1. Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– l’Assemblea dei fondatori;
– l’Assemblea generale;
– il Direttore generale, solo se facoltativamente nominato dal Consiglio di amministrazione;
– il Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12 (consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione, composto da persone fisiche e giuridiche, è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove. Nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 117/2017.
La sua composizione sarà:
- un membro designato dal Comune di Marsciano;
- b. i restanti componenti nominati dall’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti, di cui al successivo art. 17.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.
I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, hanno la stessa scadenza. Il rappresentante del Comune di Marsciano decade in caso di revoca della designazione da parte del Comune stesso.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il sostituto verrà designato dall’assemblea di cui all’art. 16 e cesserà dall’ufficio con tutti gli altri consiglieri di cui al presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatto salvo quelli direttamente attribuiti all’Assemblea di cui al successivo art. 21).
In particolare provvede a:
– deliberare il bilancio consuntivo annuale, e la relativa relazione, il programma di attività e il relativo bilancio preventivo;
– deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
– determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 8 possono divenire Partecipanti, Sostenitori e Aderenti e procedere alla relativa nomina;
– individuare le aree di attività della Fondazione;
– deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
– nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata, natura dell’incarico e compenso;
– eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
– eleggere, nel proprio seno, il Vice Presidente della Fondazione;
– conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
– assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico;
– determinare l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
– la determinazione dei compensi al revisore e le eventuali indennità o gettoni agli amministratori;
– adottare le deliberazioni concernenti la modifica del presente statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
– svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Per le cause di ineleggibilità e decadenza si riferimento agli art. 2382 e 2475 ter c.c.
ARTICOLO 13 (convocazione quorum)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e dalla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 14 (il presidente)
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i propri membri. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando dei professionisti da lui scelti. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Nomina un verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra i non membri del Consiglio di amministrazione.
Per il raggiungimento di particolari obiettivi strategici concernenti l’attività statutaria della Fondazione e per la tenuta di rapporti con l’esterno finalizzati all’incremento delle risorse e dei mezzi di gestione il Presidente può avvalersi, tramite delega, di persone anche non facenti parte della Fondazione, riconosciute dotate della competenza nell’ambito delle funzioni delegate.
Almeno una volta all’anno il Presidente riferisce al Comune di Marsciano sull’attività svolta dalla Fondazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
ARTICOLO 15 (il direttore generale)
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione – solo se lo stesso lo ritiene necessario – che ne stabilisce la natura, la qualifica, la durata dell’incarico, nonché il compenso. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.
Egli, in particolare:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
– dirige il personale e coordina gli uffici della Fondazione.
Egli partecipa, su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16 (assemblea dei fondatori)
L’Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Partecipanti risultanti dall’apposito Libro.
L’assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero. Sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. I Fondatori promotori e i Fondatori partecipanti hanno un voto per ciascuno, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto dato alla Fondazione.
All’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti spettano i seguenti compiti:
– determina il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 12, scegliendole tra persone fisiche anche non appartenenti alle categorie individuate all’art. 8;
– nomina il revisore dei conti, di cui al successivo art.18;
– formula proposte sull’attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.
Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei fondatori promotori e dei fondatori partecipanti, mediante avviso da inviarsi ai componenti con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio ovvero al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicato, indicante il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci.
In particolare è necessario che:
– sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.
ARTICOLO 17 (assemblea generale)
L’Assemblea Generale è composta dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti, e dai Sostenitori e Aderenti risultanti dall’apposito Libro. L’Assemblea Generale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti, Sostenitori e Aderenti risultanti dall’apposito libro; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno per l’illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi l’Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.
Le valutazioni e i pareri dell’Assemblea Generale sono riportati in apposito verbale.
L’assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta i Fondatori Promotori ovvero almeno un quarto dei Sostenitori e Aderenti indifferentemente dalla loro qualità.
L’Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purchè in Italia, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari.
È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che: – sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; – sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.
ARTICOLO 18 (revisore dei conti)
18.1. Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea dei fondatori, che nomina anche un revisore supplente.
18.2 Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, scadendo in coincidenza con i membri del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 12.
Il suo ufficio è prorogato fino alla nomina del nuovo membro revisore effettivo.
18.3. Il Revisore dei Conti:
– riscontra la gestione finanziaria;
– accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
– redige le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
– può assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
18.4. Le determinazioni del Revisore devono risultare da verbale trascritto in apposito registro.
ARTICOLO 19 (liquidazione)
19.1. In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
19.2. L’attività di liquidazione è svolta da un liquidatore nominato dal Consiglio di amministrazione, che può essere scelto anche tra i suoi membri, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662.
ARTICOLO 20 (rinvio)
20.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia (in particolare quelle del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).